Legislazione
Articolo 600 (Riduzione e mantenimento in schiavitù), 601 (Tratta di persone), 602 (Acquisto e alienazione di schiavi) del Codice Penale Italiano: visto l’articolo 3 del Protocollo della Nazioni Unite sulla prevenzione, soppressione e persecuzione del traffico di essere umani, in particolar modo donne e bambini, firmato a Palermo nel Dicembre del 2000, gli articoli summenzionati sono stati emendati dalla Legge 228/2003 “Misure contro la tratta di persone” al fine di allinearsi con le disposizioni internazionali in materia.
Articolo 18 del Testo Unico sull’immigrazione (D.Lgs 286/98 “Disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”): prevede la partecipazione ad un programma di protezione, a prescindere dalla collaborazione con l’Autorità giudiziaria, nel caso in cui lo straniero si trovi a fronteggiare un’accertata situazione di violenza o grave sfruttamento e si manifesti un pericolo reale per la sua incolumità personale generato dalla volontà di quest’ultima di sottrarsi al controllo di un’organizzazione criminale, o a causa di dichiarazioni rilasciate durante un’indagine giudiziaria. In questi casi, deve essere assicurato il support necessario alla vittima dandole la possibilità di allontanarsi da tale forma di repressione, ottenere un permesso di soggiorno valido e usufruire di un programma di assistenza ed integrazione sociale.
Decreto del Presidente della Repubblica N. 394/1999: l’applicazione dell’articolo 18 (D.Lgs. 286/98) è stata chiarita dal presente Decreto legislativo attraverso l’istituzione di un doppio binario e l’identificazione per l’appunto di due percorsi, definiti rispettivamente giudiziale e sociale, per l’ottenimento della protezione e del relativo permesso di soggiorno. Nel primo caso, lo straniero può denunciare direttamente alla Polizia il suo stato di oppressione o grave sfruttamento e il rilascio del permesso di soggiorno avviene tramite disposizione del Procuratore della Repubblica competente sul procedimento penale sorto a seguito della denuncia, o con il parere favorevole della stessa autorità. Il cosiddetto percorso sociale prende l’avvio dalla segnalazione di organismi o associazioni del privato sociale che formulano una richiesta agli uffici della Questura, facendo emergere i requisiti previsti dalla legge per l’avvio di un procedimento volto a garantire la misura di protezione sociale, senza la necessità di presentare denuncia formale.
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1999/11/03/099G0265/sg
Articolo 13 della Legge 228/2003 (“Misure contro la tratta di persone): prevede l’istituzione di un programma di assistenza volto ad assicurare, in via transitoria, la protezione, l’accoglienza e il supporto immediato per le persone vittime di tratta. In base all’articolo 13, la durata prevista del programma di protezione è di 3 mesi, estendibile per ulteriori 90 giorni.
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2003/08/23/003G0248/sg