Decreto del Presidente della Repubblica N. 394/1999: l’applicazione dell’articolo 18 (D.Lgs. 286/98) è stata chiarita dal presente Decreto legislativo attraverso l’istituzione di un doppio binario e l’identificazione per l’appunto di due percorsi, definiti rispettivamente giudiziale e sociale, per l’ottenimento della protezione e del relativo permesso di soggiorno. Nel primo caso, lo straniero può denunciare direttamente alla Polizia il suo stato di oppressione o grave sfruttamento e il rilascio del permesso di soggiorno avviene tramite disposizione del Procuratore della Repubblica competente sul procedimento penale sorto a seguito della denuncia, o con il parere favorevole della stessa autorità. Il cosiddetto percorso sociale prende l’avvio dalla segnalazione di organismi o associazioni del privato sociale che formulano una richiesta agli uffici della Questura, facendo emergere i requisiti previsti dalla legge per l’avvio di un procedimento volto a garantire la misura di protezione sociale, senza la necessità di presentare denuncia formale.
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1999/11/03/099G0265/sg